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IMU - Imposta municipale propria - Informazioni

Servizio attivo

L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli.

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

All'imposta sono assoggettati tutti coloro che possiedono fabbricati (escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9), aree fabbricabili e terreni agricoli in qualità di  proprietari, ovvero come titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria (leasing), il soggetto passivo è il locatario.

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Descrizione

Le norme in materia di IMU per l'anno 2025, sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto alle annulità precedenti. La norma di riferimento è la legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di Bilancio 2020). Confermati il presupposto dell'IMU (il possesso di immobili) e gli oggetti dell'imposizione, con alcune importanti precisazioni.

  • Non è assoggettata a IMU l'abitazione principale (ad eccezione delle abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e le sue pertinenze (di categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate);
  • I soggetti passivi dell'IMU sono i possessori di immobili, ossia il proprietario, il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
  • E' soggetto passivo dell'IMU il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
  • Ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta rimangono inalterati, rispetto agli anni precedenti, i moltiplicatori da applicare alle rendite catastali, rivalutate del 5%;
  • Sono assoggettati ad IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • Dall'anno 2022 non sono assoggettati ad IMU, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti "beni merce");
  • Sono esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, comprese le società agricole;
  • Confermata la riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni (e loro pertinenze, nei limiti di un C/6, un C/2 e un C7/) concesse in comodato dal proprietario a parenti in linea retta di primo grado.. Il beneficio si applica a condizione che: l'unità immobiliare non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il contratto di comodato (che può essere scritto o verbale) sia registrato; il comodatario utilizzi l'alloggio come abitazione principale; il comodante sia residente nel medesimo Comune in cui è ubicato l'alloggio concesso in comodato; il comodante non possieda, oltre all'immobile concesso in comodato, altre unità immobiliari ad uso abitativo in Italia oppure possieda, oltre all'immobile concesso in comodato, solamente l'abitazione principale (ma di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9) nel medesimo Comune in cui è ubicato l'alloggio concesso in comodato. Ai comodati per i quali vale tale beneficio è possibile applicare anche l'aliquota agevolata deliberata dal Comune ai fini del calcolo dell'IMU.
  • Confermata la riduzione al 75% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato. All'immobile per il quale vale tale beneficio è possibile applicare anche l'aliquota agevolata deliberata dal Comune ai fini del calcolo dell'IMU.
  • La rata di acconto IMU 2025 (con scadenza il 16 giugno 2025) deve essere calcolata sulla base dei mesi di possesso del primo semestre 2025, applicando l'aliquota e la detrazione dell'anno precedente.
  • Il versamento della rata di saldo IMU 2025 (con scadenza 16 dicembre 2025) è eseguita, a conguaglio, sulla base delle aliquote vigenti per l'anno in corso.
    Il Comune di Mantova, con D.C.C. n.71 del 17.12.2024 ha approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria e con D.C.C. n.72 del 17.12.2024 ha deliberato le aliquote per l'anno 2025.
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Come fare

Ogni soggetto passivo è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e deve autonomamente assolvere gli adempimenti previsti: calcolo e versamento dell'imposta alle ordinarie scadenze; presentazione della dichiarazione IMU ministeriale ove prevista; inoltro della modulistica prevista dal Comune.
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Cosa serve

Il contribuente deve prendere visione: - del Regolamento comunale IMU; - delle aliquote vigenti ; - della nota informativa relativa alle novità correnti

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Cosa si ottiene

Il corretto adempimento degli obblighi tributari relativi all'IMU
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Tempi e scadenze

Versamento acconto IMU entro il 16 giugno, versamento saldo IMU entro il 16 dicembre. Presentazione della dichiarazione IMU ministeriale (ove prevista): entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta
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Costi

Non sono previsti costi per l'attivazione del servizio

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Unità organizzativa Responsabile

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Più informazioni su

A decorrere dall'anno 2020 il quadro normativo di riferimento della fiscalità immobiliare locale ha subito profonde revisioni: la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (art. 1 commi da 739 a 783) ha interamente riscritto la disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU), il cui presupposto impositivo rimane il possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli). E' esclusa dall'IMU l'abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative censite nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9.

Definizione di abitazione principale ai fini IMU: Si intende per abitazione principale l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Le abitazioni principali sono escluse dall'IMU, ad eccezione delle unità classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali l'IMU è calcolata applicando la specifica aliquota comunale. Il medesimo trattamento dell'abitazione pricipale si applica anche alle pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Definizione di fabbricato: per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale. Definizione di terreno agricolo: per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Definizione di area fabbricabile: per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi.

Base imponibile IMU: la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili, ossia: 
a) Per i fabbricati il valore è calcolato applicando alla rendita catastale, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori: 
-160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (con esclusione degli A/10) e nelle categorie C/2, C/6 e C/7; 
-140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (uffici pubblici, scuole ecc..) e nelle categorie C/3, C/4 e C/5 (fabbricati artigianali); 
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria A/10 (uffici); 
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione della categoria D/5); 
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria D/5 (banche e assicurazioni); 
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi).
b) Per i terreni agricoli, anche quelli non coltivati, il valore è calcolato applicando al reddito dominicale, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135; 
c) Per le aree fabbricabili il valore è rappresentato dal venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, per la determinazione del quale occorre avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione dell’area, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi di mercato. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area o di interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica del fabbricato, la base imponibile è costituita, fino alla data di accatastamento della nuova costruzione o del fabbricato ristrutturato, dal valore dell’area fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera.

Calcolo dell'IMU: l'imposta si calcola moltiplicando la base imponibile per le aliquote deliberate dal Comune . Il risultato è l'imposta annua, che va rapportata alla percentuale di possesso ed ai mesi di possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero. Il Comune di Mantova mette a disposizione degli utenti, con accesso libero, un programma di calcolo IMU.
Versamento dell'IMU: l'imposta si paga in due rate: la prima, entro il 16 giugno, pari all’importo dovuto per il primo semestre e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell’importo dovuto per l’intero anno. In alternativa è possibile pagare in unica soluzione, entro il 16 giugno. Il versamento dell'IMU, allo stato attuale, deve essere effettuato utilizzando il modello di pagamento F24.

Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2025, 12:01

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