Materie del servizio
A chi è rivolto
Descrizione
IMU Comunicazione delle pertinenze dell'abitazione principale
Si intende per abitazione principale l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Le abitazioni principali sono escluse dall'IMU, ad eccezione delle unità classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali l'IMU è calcolata applicando la specifica aliquota comunale. Il medesimo trattamento dell'abitazione pricipale si applica anche alle pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
IMU Comunicazione uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta
Per le unità immobiliari ad uso abitativo, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le loro pertinenze censite nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che vi dimorano abitualmente e che vi hanno la residenza anagrafica è prevista un'aliquota IMU agevolata. La sussistenza dei predetti requisiti deve essere dichiarata dal contribuente attraverso l’apposito modulo. Nel caso in cui le unità immobiliari sopra descritte siano concesse in comodato con contratto registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato, ai sensi della lettera c) del comma 747 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, è prevista, oltre all'aliquota agevolata stabilita dal Comune, anche la riduzione del 50% della base imponibile IMU. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. La sussistenza di tutti i requisiti che danno diritto alla riduzione del 50% della base imponibile, deve essere comunicata con la presentazione della Dichiarazione IMU ministeriale. (inserire link al Servizio Dichiarazione ministeriale)
IMU Comunicazione locazione a canone concordato
Il Comune di Mantova per le unità immobiliari ad uso abitativo e le loro pertinenze locate a canone concordato alle condizioni definite dall'accordo territoriale (stipulato ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della Legge 431/98) ha previsto un'aliquota agevolata. La medesima aliquota si applica altresì ai contratti transitori e ai contratti per studenti universitari di cui all’articolo 5, commi 1, 2 e 3 della Legge 431/98. La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere dichiarata dal contribuente attraverso l’apposito modulo. Per i medesimi immobili, inoltre, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento. per usufruire delle agevolazioni sopra descritte è necessario acquisire l’attestazione, rilasciata da almeno una delle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo territoriale stesso. Tale attestazione non è necessaria se il contratto di locazione è stato stipulato con l’assistenza delle organizzazioni rappresentative della proprietà e dei conduttori.
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Ultimo aggiornamento: 29 agosto 2025, 11:10