Materie del servizio
A chi è rivolto
Requisiti
- maggiore età
- Essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia con reciproca assistenza morale e materiale
- residenza nel Comune di Mantova
- coabitazione e iscrizione sullo stesso stato di famiglia
Impedimenti
- sussistenza, per una delle due parti, di un vincolo di matrimonio o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso
Attenzione: al fine della verifica dei requisiti previsti dalla Legge, i cittadini stranieri devono presentare un'attestazione consolare relativa all'insussistenza dei vincoli di parentela, affinità, adozione, matrimonio e unione civile. - rapporti di parentela, affinità, adozione tra le due parti
Come fare
La dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto può essere presentata, se entrambi i richiedenti sono residenti a Mantova e coabitanti allo stesso indirizzo, con una delle seguenti modalità:
- ONLINE (servizio a libero accesso)
- Allo sportello, solo su appuntamento
Cosa serve
Gli interessati devono presentare all'Ufficiale d'Anagrafe il modulo , sottoscritto da entrambi, unitamente alle copie dei documenti di identità.
Cosa si ottiene
Con la costituzione della convivenza di fatto le due parti assumono una serie dei diritti.
Tempi e scadenze
Quando si presenta la dichiarazione
La dichiarazione all'Ufficiale d'Anagrafe può essere resa:
a) al momento del cambio di indirizzo all'interno dello stesso Comune
b) al momento di una nuova iscrizione anagrafica per immigrazione nel Comune
c) successivamente alla costituzione della famiglia anagrafica
Casi particolari
Il Contratto di convivenza
I conviventi di fatto possono scegliere di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune sottoscrivendo un contratto di convivenza davanti ad un avvocato o ad un notaio. Caratteristiche del contratto:
- forma scritta
- atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e dell'ordine pubblico
Per sottoscrivere il contratto di convivenza è necessario:
- per prima cosa costituire la convivenza di fatto in Comune
- successivamente recarsi con la certificazione di avvenuta costituzione della convivenza di fatto rilasciata dall'Ufficio Anagrafe da un avvocato od un notaio
- entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto di convivenza il notaio o l'avvocato devono inviarne copia all'Ufficiale d'Anagrafe che lo registra e lo conserva agli atti del Comune.
La cessazione della convivenza di fatto NON RISOLVE automaticamente l’eventuale contratto di convivenza che continuerà ad avere i propri effetti fino a che non sarà risolto con atto notarile o dell’avvocato.
Procedure collegate all'esito
Cessazione convivenza di fatto
- matrimonio/Unione civile tra i conviventi o con altre persone;
- decesso del convivente;
- cessazione della coabitazione dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio;
- cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi, pur continuando a sussistere la coabitazione (il venir meno della convivenza di fatto non fa necessariamente cessare la coabitazione anagrafica, i due soggetti, pur non riconoscendosi più conviventi di fatto vincolati da legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale, potranno continuare a costituire una famiglia anagrafica).
- La convivenza di fatto non cessa se i conviventi trasferiscono la propria residenza anagrafica ad altro indirizzo o in altro Comune, sempreché si costituisca un unico stato di famiglia nella medesima abitazione
Accedi al servizio
Costi
Gratuito
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Documenti
Più informazioni su
Straniero con contratto di convivenza e iscrizione anagrafica
Il comma 36 della L. 76/2016 definisce i conviventi di fatto "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.
Il successivo comma 37 interviene a specificare quali sono i requisiti del "legame stabile", specificando che "ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’art. 4 e alla lett. b) del comma 1 dell’art. 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 223/1989".
Il comma 50 prevede poi che "i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza”.
Il Ministero dell’Interno, in fase di prima applicazione, con la circolare n. 7 del 1° giugno 2016, diramò le istruzioni al fine di consentire l’iscrizione delle convivenze di fatto, la registrazione dell’eventuale contratto di convivenza ed il rilascio delle relative certificazioni.
A seguito delle innumerevoli richieste di iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri irregolari, ma oggetto di contratto di convivenza con cittadino Ue o più spesso italiano, il Ministero dell'Interno è intervenuto con la circolare n. 78 del 21/09/2021, con cui, a seguito di parere dell'Avvocatura dello Stato, ha stabilito che l'iscrizione anagrafica resta vincolata al permesso di soggiorno, che ne è presupposto e non conseguenza, e che la convivenza di fatto e il correlato contratto di convivenza debbono per forza seguire gli step precedenti dell'ottenimento di un permesso di soggiorno (requisito della regolarità del soggiorno) e quindi dell'iscrizione anagrafica.
Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2025, 09:22