Materie del servizio
A chi è rivolto
Descrizione
La base imponibile delle aree fabbricabili ai fini IMU è il valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, per la determinazione del quale occorre avere riguardo: alla zona territoriale di ubicazione dell’area, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi di mercato. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area o di interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica del fabbricato, la base imponibile è costituita, fino alla data di accatastamento della nuova costruzione o del fabbricato ristrutturato, dal valore dell’area fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera. Per agevolare gli adempimenti tributari dei contribuenti il Comune determina periodicamente i valori medi indicativi delle aree fabbricabili.
Per gli acquisti, le vendite e per le variazioni della base imponibile delle aree fabbricabili sussiste l'obbligo di presentare la dichiarazione IMU ministeriale.
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Ultimo aggiornamento: 29 agosto 2025, 12:36