Materie del servizio
A chi è rivolto
Possono presentare richiesta di accesso agli atti i titolari di un interesse diretto, attuale e concreto, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui si richiede l'accesso
Descrizione
La legge 7 agosto 1990 n. 241, in attuazione dei principi costituzionali che disciplinano l'esercizio della funzione amministrativa (art. 97 costituzione) ha previsto istituti di diretta partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo al fine di assicurare la trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione nonche' l'imparzialità dell'azione della medesima.
L'accesso si esercita nei confronti di:
- amministrazioni dello stato
- aziende autonome
- enti pubblici
- enti locali
- concessionari di pubblici servizi (limitatamente all'attività connessa alla concessione.
Come fare
L'accesso può essere formale o informale.
L'accesso informale consente l'esercizio del diritto di accesso contestualmente all'istanza. Può essere espresso anche in forma verbale indicando esattamente gli estremi del documento che interessa. La richiesta sarà valutata immediatamente e, se accolta, si procede all'esibizione del documento.
L'accesso formale si esercita quando non sia possibile l'accoglimento immediato dell'istanza, ovvero quando sorgano dubbi su:
- legittimità del richiedente
- identità del richiedente
- poteri rappresentativi del richiedente
- sussistenza dell'interesse all'accesso
La richiesta di accesso dovrà essere formalizzata utilizzando l'apposito modulo di richiesta di accesso agli atti con copia di un documento d'identità del richiedente.
Può essere presentata :
- all'indirizzo email urp@comune.mantova.it o alla PEC servizi.demografici@cert.comune.mantova.it con copia di un documento d'identità del richiedente
- agli sportelli dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico di via Frattini, 60, solo su appuntamento
- all'ufficio che detiene l'atto
Cosa serve
Per esercitare il diritto di accesso formale è necessario compilare l'apposita richiesta di accesso agli atti
ATTENZIONE: Non è possibile utilizzare il medesimo modulo per richiedere procedimenti diversi tra loro, anche se il richiedente è il medesimo.
Cosa si ottiene
La richiesta potrà essere:
- accolta
- negata (con motivazione)
- differita (diniego temporaneo motivato)
Tempi e scadenze
Il termine entro il quale l'amministrazione deve rispondere è di 30 giorni.
Trascorso il termine di 30 giorni dalla richiesta, questa si intende respinta.
Casi particolari
Per gli atti pubblici (delibere, bandi ecc.) non è richiesta alcuna formalità.
Procedure collegate all'esito
Se entro 30 giorni la P.A. non si pronuncia sull’istanza di accesso, la richiesta si intende respinta.
Contro il diniego o il differimento dell’accesso, il richiedente può presentare ricorso giurisdizionale ma anche amministrativo al difensore civico (per gli atti degli enti territoriali) o alla Commissione nazionale per l’accesso (per gli atti delle amministrazioni statali
Il ricorso alla Commissione per l'accesso da parte dell'interessato avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso, ed il ricorso del controinteressato avverso le determinazioni che consentono l'accesso, sono trasmessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Il ricorso può essere trasmesso anche a mezzo fax o per via telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.
Il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con le modalità di cui all'articolo 3, è presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione i controinteressati possono presentare alla Commissione le loro controdeduzioni.
Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nel caso di silenzio rifiuto il cittadino, nei trenta giorni successivi, può ricorrere al T.A.R. La decisione del T.A.R. è appellabile al consiglio di Stato.
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Canale digitale:
Costi
Per le pratiche conservate presso l’Archivio Comunale si applica la tariffa di “diritto di ricerca” stabilita con DGC n. 254 del 07/11/2023 con le modalità indicate all'interno del modulo.
Qualora si richiede una copia conforme all'originale dell'atto, la stessa è soggetta al pagamento dell' imposta di bollo di € 16, salvo i casi in cui la legge ne prevede l’esenzione.
Vincoli
Limiti al diritto di accesso:
- Documenti coperti dal segreto di stato
- Documenti la cui segretezza sia prevista da norme specifiche (es. atti coperti da segreto istruttorio)
- Atti preparatori diretti alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione
- Categorie di atti individuare dai regolamenti delle singole amministrazioni in relazione alla salvaguardia della sicurezza ed ordine pubblico, riservatezza di terzi ecc.
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Documenti
Più informazioni su
- LEGGE 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni
- Decreto del presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.
Ultimo aggiornamento: 9 ottobre 2025, 11:32