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Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Servizio attivo

Come ottenere l'autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Municipium

Materie del servizio

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A chi è rivolto

Imprese, società o ditte individuali, operanti nel settore del commercio

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Descrizione

Il Comune, nel quale si intende avviare l’attività (che può non coincidere con quello di residenza o sede legale) rilascia l’autorizzazione per l’esercizio del commercio in forma itinerante al richiedente, persona fisica o giuridica (società di persone o società di capitali regolarmente costituita o cooperativa), in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 della L.R. 6/2010.

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili idonei alla vendita e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote, nel rispetto dei regolamenti comunali (vedi dettaglio sotto) e delle vigenti normative igienico-sanitarie. E' fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza, fatti salvi i comuni montani come classificati dalla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) e successivi provvedimenti attuativi, che possono disciplinare la materia sulla base delle proprie esigenze. Chiunque violi i divieti di cui al presente comma è punito con la sanzione di cui all'articolo 27, comma 6 bis della L.R. 6/2010.

Il titolare, entro sei (6) mesi dall’ottenimento dell’autorizzazione, deve iniziare l’attività di vendita dandone comunicazione al Comune. Non è consentito iniziare l’attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

L'autorizzazione in forma itinerante abilita il titolare anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o giuridica, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

Nel caso il titolare dell’autorizzazione in oggetto sia anche concessionario di posteggio, non può esercitare l’attività in forma itinerante, nel giorno e nelle ore di cui alla concessione di posteggio posseduta.

In caso di trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, il subentrante, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 L.R. 6/2010, deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro (4) mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività. Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un (1) anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione.

In caso di controllo da parte degli organi di vigilanza, l’operatore dovrà esibire:

- l’autorizzazione al commercio su area pubblica in forma itinerante;

- solo nel caso di autorizzazione rilasciata da un comune della Lombardia, la carta di esercizio nominativa contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori e i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale;

- l’attestazione annuale relativa all’assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

à per dettagli sulla Carta di Esercizio e l’Attestazione annuale si consulti la sezione dedicata.

In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di esercizio dell’attività.

Si considerano di particolare gravità:

- il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;

- il mancato pagamento dei tributi e altri oneri comunali eventualmente previsti in relazione all’attività oggetto dell’autorizzazione commerciale.

 

Il Comune revoca l'autorizzazione:

- nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio;

- qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 20, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21, comma 4;

- in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione.

Riguardo l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica in forma itinerante si riportano di seguito le limitazioni previste dal vigente Regolamento comunale:

- L’esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante è svolto negli orari stabiliti, con mezzi mobili e con soste limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita consegnando la merce all’acquirente. In ogni caso il tempo di sosta non può superare i trenta minuti.

- L’esercizio del commercio itinerante è consentito con mezzi mobili ed a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione e la sicurezza stradale: quindi non può essere esercitato su marciapiedi, in prossimità di intersezioni stradali, in prossimità di impianti semaforici, in caso di occultamento della segnaletica verticale, davanti a passi carrai o ad accessi alle proprietà, sia private che pubbliche, ed in tutte quelle situazioni in cui costituisca intralcio alla viabilità;

- E' vietato posizionare la merce a terra o comunque esporre la merce esternamente al mezzo adibito al trasporto della stessa. L'esposizione della merce su banchi all'esterno del veicolo di cui sopra equivale ad esercitare il commercio su posteggio senza la prescritta autorizzazione;

- È vietato esercitare il commercio itinerante nelle aree adiacenti a quelle di svolgimento di mercati e fiere, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri cinquecento, misurato dal limite dell’area mercatale o fieristica più vicina;

- Durante l’arco della giornata non è consentito all’operatore tornare ad esercitare il commercio nel medesimo punto dove ha già sostato;

- È vietato effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante;

- L’esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante è vietato:

a) nelle vie sottoindicate e nelle zone dalle stesse circoscritte: Via Porto, Via XXV Aprile, Piazza d’Arco, Via Scarsellini, Piazza S.Francesco, Via Solferino, Piazza don Leoni, Viale T. Nuvolari, Via Camerlenghi, Viale Piave, P.le Gramsci, Viale della Repubblica, Largo XXIV Maggio, Viale Risorgimento, P.le Porta Cerese, V.le Allende, Riva del Lago Inferiore, Via S.Giorgio, Piazza Sordello, Via Cairoli, Piazza Virgiliana, Via Trento, Campo Canoa. Tale elenco potrà essere aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale, qualora vengano comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico – sanitario o di pubblico interesse che lo rendano necessario.

b) nelle aree aventi valore storico e artistico, nonché nelle aree in cui sono collocati i monumenti comunali e i luoghi di culto;

c) nelle immediate vicinanze delle scuole di ogni ordine e grado durante gli orari delle lezioni.

________________

Per maggiori dettagli fare riferimento alla normativa vigente ed in particolare:

-          D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 – Titolo X “Commercio al dettaglio su aree pubbliche”;

-          Regione Lombardia, Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 – Sezione III “Commercio su aree pubbliche”;

-          Comune di Mantova, “Regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche” approvato con D.C.C. n. 55 del 26 ottobre 2006 e modificato con D.C.C. n. 25 del 26 aprile 2012.

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Come fare

La richiesta di autorizzazione e la comunicazione di avvio dell’attività o di altra variazione (ad es. la variazione dei dati anagrafici) deve essere trasmessa ESCLUSIVAMENTE tramite il portale “impresainungiorno.gov.it” (IIUG), procedimento Commercio à Commercio al Dettaglio in area Pubblica à Commercio su area pubblica in forma itinerante (tipo B)

Allegati obbligatori:

-          Documento in corso di validità del dichiarante e/o del soggetto titolare dell’attività; in caso di soggetto con cittadinanza extra-UE allegare anche il Permesso di Soggiorno valido;

-          Atto o certificazione notarile del diritto acquisito (solo in caso di subingresso).

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Cosa serve

Per l’accesso al portale IIUG è necessario essere maggiorenni ed in possesso di un dispositivo elettronico per l’autenticazione personale (SPID oppure CIE oppure CNS oppure eIDAS).

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Cosa si ottiene

Il Comune, al termine dell’istruttoria, rilascia l’autorizzazione al commercio su area pubblica in forma itinerante.

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Tempi e scadenze

L’istruttoria deve concludersi entro 90 giorni.

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Canale digitale:

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Costi

Accedendo alla pagina Pagamenti, è necessario effettuare i seguenti versamenti:

-          Euro 33,00 per diritti di segreteria a favore del Comune (per singola pratica);

-          Euro 32,00 per imposta di bollo equivalenti a 2 marche da bollo, una per l’istanza e una per l’autorizzazione di 1 solo posteggio; nel caso si opti per l’acquisto delle marche da bollo, sarà necessario seguire la procedura per il relativo annullo dandone evidenza al Comune (in assenza non avverrà il rilascio dell’autorizzazione)

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Contatti Utili

Call Center per informazioni : 0376 1969599
Posta Elettronica Certificata : suap@pec.comune.mantova.it
Email Attività Produttive : segreteria.aapp@comune.mantova.it

Ultimo aggiornamento: 6 ottobre 2026, 15:29

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